STATUTO   DELL'ASSOCIAZIONE CUL TURALE 

"PINOCCHIO A CASA SUA"

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Pinocchio a Casa Sua".

 

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in  Sesto Fiorentino[1] ed ha durata a tempo indeterminato.

 

ART 3) L'Associazione svolge attività ricreativa, culturale, didattica, ambientale e turistica senza finalità di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

ART. 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

 

- La promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e della memoria storica con particolare riferimento alla tradizione della famiglia di Carlo “Collodi” Lorenzini, dei suoi scritti e degli eventi ad esso collegati, in principal modo al suo libro “Le avventure di Pinocchio”, anche interagendo con enti pubblici, associazioni ed organizzatori professionali;

 

- La promozione e la diffusione delle tradizioni popolari e del turismo del territorio dove essa opera, anche interagendo con enti pubblici, associazioni ed organizzatori professionali;

 

- La promozione e l'insegnamento delle arti e dei mestieri legati all'artigianato ed alle professionalità artistiche legate al territorio dove essa opera, come il  restauro delle opere d'arte e dei manufatti storici o d'interesse storico, della lingua e dei dialetti, anche interagendo con enti pubblici, associazioni ed organizzatori professionali;

 

- La diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di eventi e conferenze, spettacoli, concerti, rassegne, saggi, attività didattiche, seminari, convegni, mostre, rappresentazioni e rievocazioni storiche, eventi sportivi e di interesse culturale e turistico, viaggi, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;

 

- La promozione, anche attraverso la costituzione di gruppi di studio che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;

 

- La ricerca di continue collaborazioni ed integrazioni socio-culturali e di interesse aggregativo e sportivo, con enti pubblici, associazioni, organizzazioni professionali, istituzioni e società private che perseguono gli stessi scopi sociali;

 

- L'associazione promuove, in base alle proprie risorse economiche, la stampa di testi e pubblicazioni, la ristampa di testi storici, opuscoli e studi relativi allo scopo statutario, libri, riviste e periodici, anche on-line. Altresì valuta la possibilità di istituire premi o riconoscimenti su argomenti di storia dell'arte e/o attinenti allo scopo statutario dell'associazione, anche riferiti al territorio dove opera;

 

- l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

 

- l’associazione promuove la creazione di un museo o raccolta dedicata alla cultura del territorio dove opera con particolare riferimento alla figura di Carlo Lorenzini e dell’opera letteraria Pinocchio, anche in sinergia con altre associazioni, enti, comitati e persone fisiche.

 

 

SOCI

 

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

 

ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

-       indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

-       dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione dei soci è deliberata entro 30 giorni dalla presentazione, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione é ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente di potestà parentale. L'esercente potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

 

ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità annuale, ad usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dall'Associazione, nonchè ad intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

 

ART. 8) I soci hanno diritto ad usufruire dei servizi ed a partecipare alle manifestazioni indette  dall'Associazione stessa.

 

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

 

ART. 10) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del  presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

 

 

ART.11) Si identificano quattro tipologie di soci:

·       Socio fondatore: persone che hanno contribuito alla fondazione della suddetta associazione e che pertanto possono essere esonerate dal pagamento di eventuali quote di iscrizione e sono rieleggibili.

·       Socio ordinario: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo

·       Socio sostenitore: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota volontaria annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio direttivo

·       Socio ordinari speciali od onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideali ovvero economici alla costituzione o alla vita sociale dell'Associazione. Possono essere eventualmente esonerati dal versamento di quote annuali

 

ART. 12) Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 13) Gli organi dell'Associazione sono:

 

1.     L'Assemblea dei Soci;

2.     II Consiglio Direttivo;

3.     II Presidente, il cui voto ha valore doppio in Consiglio Direttivo nel caso di pareggio in votazioni;

 

Assemblea

ART. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può comunque rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonchè la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

 

ART. 15) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo. Essa è presieduta dal Presidente nominato dall'assemblea (che non può essere il Presidente dell'Associazione), il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nell'apposito libro dei verbali, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

 

ART. 16) L'Assemblea straodinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;

 

L'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.                                                                                                                            

 

 

ART. 17) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

 

ART. 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quest'ultimo quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

 

Consiglio Direttivo

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

 

ART. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio direttivo o 1/3 dei consiglieri ne facciano richiesta. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

II Consiglio Direttivo deve:

1.     redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

2.     curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

3.     redigere i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

4.     stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

5.     formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

6.     deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

7.     determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

8.     svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

 

Presidente

ART. 21) Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria. Egli presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

 

ART. 22) II Segretario svolge le seguenti funzioni: redige i verbali delle assemblee, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione ed eventualmente procedere all'assunzione di personale identificato tra i soci dell'associazione o tra professionisti esterni.

 

 

PROVENTI E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 23) II fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1.     dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

2.     da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti, eventuali fondi di riserva e fondi comuni

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;

E) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;

F) da eventuali contributi provenienti da privati o enti pubblici di qualsiasi natura.

 

Art. 24) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali di adesione all'Associazione o qualsiasi avanzo di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

 

 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

 

ART. 25) II rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. II rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere dalle altre marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

 

ART. 26) II rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

 

ART. 27) II residuo di bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva ed il rimanente a disposizione per le iniziative citate nell'articolo 4 e per eventuali coperture finanziarie future.

 

SCIOGLIMENTO DELL 'ASSOCIAZIONE

 

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

 

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più  liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. II patrimonio residuo, dedotte le passività, che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi agli scopi dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque con delibera a maggioranza assoluta per la chiara e definitiva destinazione del patrimonio residuo, fatte salve le competenze economiche e gli eventuali rimborsi dovuti a soci e a persone esterne che hanno svolto l'attività per l'associazione.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia o all'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

 

Questo statuto è composto da n. 30 articoli disposti su sette pagine.

 

 

LETTO FIRMATO E APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

 

Il giorno 30/09/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    L'indirizzo completo ed esatto della sede dell'Associazione verrà indicato durante una seguente riunione del Consiglio Direttivo.

Premio "Il campo dei Miracoli"
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Vedi "Iniziative in calendario"
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